Analogamente alla fatturazione dei controlli supplementari (ai sensi dell’OBio, art. 30), si applica lo stesso principio anche per le aziende che sono certificate secondo l’Ordinanza «montagna e alpe», poiché questa ordinanza (ODMA) esige, in conformità all’art. 12, un determinato numero di controlli supplementari. Alle aziende che, secondo l’OBio e l’ODMA sono sottoposte a certificazioni, viene fatturata unicamente una tariffa forfettaria. |