Informazioni tecniche dipartimento trasformazione e commercio | | Impiego di aromi nei prodotti bio | | Buongiorno
Con la presente desideriamo comunicarle qui di seguito alcune informazioni che l’UFAG ci ha riportato in merito all’utilizzo di aromi nei prodotti biologici. | | 1. Gli aromi fanno ora parte degli ingredienti di origine agricola e possono essere designati come «prodotti biologici», a condizione che soddisfino le disposizioni legali.
| | - Gli estratti di aromi e gli aromi naturali possono essere designati come biologici se tutti i loro componenti (supporti e sostanze aromatizzanti) sono biologici. I supporti e i componenti aromatizzanti costituiscono delle derrate alimentari trasformate ove si applicano le disposizioni conformemente all’art. 18 dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica. I supporti sono da considerarsi come biologici se sono ottenuti almeno per il 95 per cento, in peso, da ingredienti agricoli biologici. Anche i componenti aromatizzanti possono essere considerati come biologici se sono ottenuti almeno per il 95 per cento, in peso, da ingredienti agricoli provenienti da agricoltura biologica.
| | 2. Nell’ambito delle derrate alimentari biologiche possono essere utilizzati soltanto estratti di aromi e aromi naturali che soddisfano le esigenze seguenti: | | - il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali (art. 10 cpv. 1 lettere a e b dell’Ordinanza sugli aromi), e
- il componente aromatizzante è ottenuto esclusivamente o almeno per il 95 per cento, in peso, dalla materia prima a cui fa riferimento (art. 10 cpv. 1, lettera c dell’Ordinanza sugli aromi).
| | - La dichiarazione di aromi naturali con la designazione «biologico» è possibile, a condizione che siano soddisfatte le rispettive esigenze (vedi punto 1 sopra).
- Il componente aromatizzante di un aroma convenzionale naturale utilizzato nei prodotti bio deve essere composto in modo tale da essere in conformità all’articolo 10, cpv. 1, lettera c dell’Ordinanza sugli aromi (esempio: l’aroma di fragola naturale deve essere ottenuto almeno per il 95 per cento, in peso, da fragole). Vedi punto 2 in alto.
| | Osservazione importante: le modifiche previste entreranno in vigore solo in seguito all’approvazione definitiva da parte del Consiglio federale. Attualmente, la data prevista è il 1° gennaio 2023. | | bio.inspecta AG Ueli Steiner Direttore | E-Mail | | bio.inspecta Romandie Rolf Schweizer Direttore Romandie | E-Mail | |
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