Informazioni tecniche dipartimento trasformazione e commercio

Impiego di aromi nei prodotti bio

Buongiorno

Con la presente desideriamo comunicarle qui di seguito alcune informazioni che l’UFAG ci ha riportato in merito all’utilizzo di aromi nei prodotti biologici.

1. Gli aromi fanno ora parte degli ingredienti di origine agricola e possono essere designati come «prodotti biologici», a condizione che soddisfino le disposizioni legali.

  • Gli estratti di aromi e gli aromi naturali possono essere designati come biologici se tutti i loro componenti (supporti e sostanze aromatizzanti) sono biologici. I supporti e i componenti aromatizzanti costituiscono delle derrate alimentari trasformate ove si applicano le disposizioni conformemente all’art. 18 dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica. I supporti sono da considerarsi come biologici se sono ottenuti almeno per il 95 per cento, in peso, da ingredienti agricoli biologici. Anche i componenti aromatizzanti possono essere considerati come biologici se sono ottenuti almeno per il 95 per cento, in peso, da ingredienti agricoli provenienti da agricoltura biologica.

2. Nell’ambito delle derrate alimentari biologiche possono essere utilizzati soltanto estratti di aromi e aromi naturali che soddisfano le esigenze seguenti:

  • il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali (art. 10 cpv. 1 lettere a e b dell’Ordinanza sugli aromi), e
  • il componente aromatizzante è ottenuto esclusivamente o almeno per il 95 per cento, in peso, dalla materia prima a cui fa riferimento (art. 10 cpv. 1, lettera c dell’Ordinanza sugli aromi).

Quali sono le modifiche?

  • La dichiarazione di aromi naturali con la designazione «biologico» è possibile, a condizione che siano soddisfatte le rispettive esigenze (vedi punto 1 sopra).
  • Il componente aromatizzante di un aroma convenzionale naturale utilizzato nei prodotti bio deve essere composto in modo tale da essere in conformità all’articolo 10, cpv. 1, lettera c dell’Ordinanza sugli aromi (esempio: l’aroma di fragola naturale deve essere ottenuto almeno per il 95 per cento, in peso, da fragole). Vedi punto 2 in alto.

Osservazione importante: le modifiche previste entreranno in vigore solo in seguito all’approvazione definitiva da parte del Consiglio federale. Attualmente, la data prevista è il 1° gennaio 2023.

Cordiali saluti,

bio.inspecta AG
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Rolf Schweizer
Direttore Romandie

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