Buongiorno ,
conformemente all’art 9, cpv. 2 dell’Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», l’imballaggio deve recare il nome o il numero del codice dell’ente di certificazione responsabile dell’azienda attiva a livello di preimballaggio ed etichettatura.
In futuro, nel caso di prodotti combinati bio/montagna, una dichiarazione del prodotto recante unicamente il numero di codice bio non è più permessa. I prodotti certificati sia come prodotti di montagna che biologici devono sempre indicare i codici dei due enti di certificazione.
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