Modifiche inerenti alle normative
 
 
 
Gentile cliente

Con la presente desideriamo informarla sulle modifiche inerenti alle normative in vigore da gennaio 2018. Queste hanno un’importanza rilevante per le aziende attive nella trasformazione o nel commercio di derrate alimentari o foraggeri.
 
 
 
Ordinanza sull’agricoltura biologica RS 910.18
 
 
 
Art. 1 Campo d’applicazione

Con la revisione della legislazione sulle derrate alimentari, dal 1° maggio 2017 sono ammesse tre specie di insetti destinate al consumo umano. Dato che l’OBio non disciplina requisiti specifici alla produzione, gli insetti sono esplicitamente esclusi.
 
 
 
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RS 910.181
 
 
 
Sostanze ausiliari: idrossido di ammonio inserito nell’elenco come sostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova. (Allegato 3, parte B, n. 2)

Importazione:

La stesura dell’elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo compete da subito al DEFR (e non più all’UFAG). Le richieste per la registrazione nell’elenco menzionato vanno presentate all’UFAG. L’elenco è ora integrato come allegato all’OBio del DEFR (OBio, art. 23a, OBio del DEFR, allegato 4a).

Introduzione del sistema di controllo TRACES (Trade Control and Expert System) dell’UE per la procedura digitale dei certificati di controllo (OBio, art. 24, OBio del DEFR, art. 16a, art. 16b, art. 16c, cpv. 1, 4 e 5, art. 16d, art. 16f, cpv. 2, 3, 4, 6 e 7).

Fino al 31 dicembre 2018, i certificati di controllo possono essere rilasciati ancora in base al diritto anteriore, mentre dal 2019 l’uso di TRACES è d’obbligo per gli importatori svizzeri (OBio, art. 39m). Per il momento occorre ancora trasmettere i certificati di controllo tramite la piattaforma inspectanet. L’esame dei certificati di controllo delle importazioni può avvenire tramite TRACES se l’azienda è registrata nel sistema. bio.inspecta inizia in marzo con le procedure di convalida. Ciò significa che la stesura dei certificati di controllo elettronici è possibile da marzo.
 
 
 
Da ricordare (secondo la newsletter di bio.inspecta di dicembre 2016):
 
 
 
Dal 1.1.2019, gli additivi seguenti devono essere di qualità biologica. Finora potevano essere usati anche additivi ottenuti da produzione convenzionale:
 
 
 
  • lecitina (E 322)
  • cera di carnauba (E 903)
 
 
 
Sempre dal 1.1. 2019, i seguenti coadiuvanti per la trasformazione devono essere di qualità biologica. Anche queste sostanze ausiliarie erano finora ammesse di qualità convenzionale:
 
 
 
  • oli vegetali
  • cera di carnauba
 
 
 
Dal 1.1.2019 per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito, le sostanze seguenti devono essere di qualità biologica, mentre in passato era ammessa quella convenzionale:
 
 
 
  • oli vegetali
 
 
 
Direttive Bio Suisse
 
 
 
Dichiarazione: l’acqua va dichiarata come parte della ricetta.

Latte e latticini: le prescrizioni relative alla durata di immagazzinamento del latte sono state abrogate.

Formaggio di siero di latte, mozzarella, mascarpone, formaggio fuso: aggiunta acido citrico

Mozzarella: aggiunta acido lattico

Preparazione delle colture per latticini: fino al 31.12.2019, l’1 % della quantità di latte in trasformazione può essere di origine non biologica.

Cereali, leguminose, proteine vegetali e i loro prodotti:
occorre dichiarare l’estrusione e il trattamento termico di prodotti macinati (ma non nel prodotto finale riscaldato, ad es. nel pane).

Ovoprodotti liquidi: l’omogeneizzazione come procedimento ammesso va dichiarata.

Spezie: aggiunta sterilizzazione UVC come procedimento ammesso per spezie trasformate ulteriormente o destinate alla gastronomia. Il procedimento va dichiarato (etichetta, specifica prodotto).

Oli e grassi vegetali: i «grassi tropicali» possono essere trattati a vapore a 190 °C al massimo.

Dolciumi: nuovo capitolo «tipi di zucchero, prodotti ottenuti da tipi di zucchero».
 
 
 
Il resoconto delle modifiche concernenti il 2018 si trova nel foglio informativo «Novità in agricoltura biologica 2018» sul sito web di Bio Suisse, alla rubrica Trasformatori e commercianti, «Attualità», oppure su questo link
 
 
 
Direttive Migros-Bio
 
 
 
Al cap. 4.2.6 sono descritte le modifiche per i prodotti Migros-Bio concernenti i requisiti in materia di acquacoltura:

per i prodotti da acquacoltura Migros-Bio, la Migros non riconosce più i requisiti applicati da Debio. Oltre a Bio Suisse, Naturland e Soil Association, d’ora in poi valgono inoltre i requisiti di allevamento relativi alla specie di: Bioland, Organic Food Federation e BioGro.
 
 
 
Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»
 
 
 
Art. 8a

In avvenire, la designazione «montagna» e «alpe» può essere utilizzata anche per i prodotti non trasformati nella zona di montagna oppure i cui ingredienti non provengono completamente dalla zona di montagna.

La designazione è limitata agli ingredienti di montagna (o: d’alpe). Inoltre, in questo caso l’utilizzo del contrassegno ufficiale per i prodotti di montagna e dell’alpe non è consentito.

Da ricordare: le aziende che fabbricano prodotti certificati in conformità all’ODMA, oltre ai controlli ordinari, devono sottoporsi a controlli basati sul rischio (vedi newsletter bio.inspecta, agosto 2017).

Ringraziandola della sua attenzione, rimaniamo a sua completa disposizione per informazioni complementari.

Cordiali saluti
 
 
 
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bio.inspecta Romandie
 
 
 
Schärrer Philippe
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